Lunedì, 25 Gennaio 2021 14:19

Separazione e divorzio: quali gli effetti e i diritti che ne scaturiscono?

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Non è raro, specie di recente, che gli istituti giuridici della separazione e del divorzio vengano spesso impropriamente confusi. Questi, pur riguardando l’interruzione della integrità del matrimonio presentano caratteristiche diverse. 

 L. 10/11/2014, n. 162, è stata introdotta una procedura semplificata di separazione o di divorzio ma, nonostante si tratti di un argomento molto popolare, spesso se ne sente parlare indistintamente.

Ecco allora che si rende utile fare un po’ di chiarezza.

Differenze sostanziali tra separazione e divorzio

La separazione, in realtà non sancisce la fine del rapporto matrimoniale, ma è una sospensione in attesa di eventuale riconciliazione o di provvedimento di divorzio. Presuppone, tra l’altro, che rimangano validi i doveri di assistenza reciproca e di rispetto tra i coniugi, anche se vengono meno i doveri di fedeltà reciproca. 

Quando entrambi i coniugi decidono di separarsi e il Giudice convalida l’atto si ha una separazione di tipo consensuale, invece nel caso in cui non vi è un accordo tra i coniugi, sarà il Giudice ad emanare la sentenza del caso, dando luogo ad una separazione giudiziale. 

Quando una coppia è in crisi e viene meno il vincolo affettivo che è caratteristica propria del matrimonio, possono verificarsi tre situazioni:

  • La separazione di fatto. Quando i coniugi si separano senza alcun intervento giudiziale.

  • La separazione consensuale. Quando i coniugi di comune accordo presentano un ricorso per una separazione consensuale.

  • La separazione giudiziale. Quando i coniugi presentano ricorso al Giudice per una separazione giudiziale, affidandosi quindi alla sentenza che egli emanerà.

E’ evidente come in tutti e tre i casi il venir meno del vincolo affettivo tenda a modificare lo stesso vincolo matrimoniale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi tende a venir meno, in particolare nell’obbligo di assistenza materiale, morale e di convivenza. Anche il dovere di fedeltà tende a subire un netto ridimensionamento, pur persistendo l’obbligo di evitare comportamenti di offesa verso il coniuge. 

Sempre riguardo le tre diverse situazioni è da tenere in considerazione che l’intervento del Giudice che da veste formale va a riguardare esclusivamente la separazione consensuale e quella giudiziale a Brescia, che rappresentano oltre tutto le forme più comuni di separazioni. Queste permettono, tra l’altro, la pubblicazione delle volontà dei coniugi, creando effetti certi per eventuali fasi successive, come ad esempio il passaggio di divorzio

Nella separazione di fatto, in realtà, i coniugi decidono semplicemente di non coabitare più, di comune accordo e senza alcun intervento del Giudice. Decisione questa che non presenta quindi alcun valore legale, non consentendo di proseguire eventualmente per il divorzio.

Diversamente dalla separazione, il divorzio decreta invece lo scioglimento effettivo del matrimonio qualora questo sia stato celebrato con rito civile, oppure la cessazione degli effetti civili stessi qualora il matrimonio sia stato celebrato con rito concordatario, ovvero contratto con rito esclusivamente religioso.

In quest’ultimo caso, come abbiamo visto, la legge parla esclusivamente di cessazione degli effetti civili, sottolineando appunto quella intangibilità del vincolo religioso che rimane pertanto integro anche in seguito alla pronuncia di divorzio.

Divorzio: ecco le conditio sine qua non

Affinché il divorzio si possa verificare è necessario che la sentenza di separazione sia stata pronunciata entro almeno 6 mesi nel caso di separazione consensuale

In presenza invece di separazione giudiziale è possibile proporre domanda per il divorzio trascorso almeno un anno decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del competente Tribunale come previsto dall’art. 3 n. 2 lettera b della legge del divorzio (n. 898 del 1970).

Il divorzio è un atto definitivo che cancellando lo status di coniuge permette di poter contrarre nuovamente matrimonio, dopo pronuncia definitiva di sentenza. 

In tutti i casi il divorzio ha come primo effetto la possibilità di non abitare più nella stessa casa, essendo in questo caso venuta meno la stessa comunione spirituale e morale. 

Letto 1079 volte Ultima modifica il Lunedì, 25 Gennaio 2021 14:24